Le aziende e il loro livello di rischio: una panoramica sulla regolamentazione italiana

La sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza per garantire il benessere dei lavoratori e prevenire incidenti e infortuni sul posto di lavoro. In Italia, le aziende sono suddivise in fasce di rischio, che permettono di valutare il livello di pericolosità delle attività svolte e adottare misure di prevenzione adeguate. In questo articolo, esploreremo la suddivisione delle aziende in fasce di rischio basso, medio o alto.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, stabilisce i principi e le disposizioni per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La suddivisione delle aziende in fasce di rischio deriva però dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ed è esclusivamente inerente alla formazione dei lavoratori.

L’accordo infatti detta le regole per i percorsi formativi di base per i lavoratori, obbligatori in ambito salute e sicurezza sul lavoro, riportando quanto segue:

FORMAZIONE GENERALE

Per riassumere la durata minima dei corsi di formazione per i lavoratori, in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è:

  • Aziende a Rischio BASSO: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica, Totale 8 ore;
  • Aziende a Rischio MEDIO: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica, Totale 12 ore;
  • Aziende a Rischio ALTO: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica, Totale 16 ore;

Unica eccezione: i lavoratori che per le loro attività non hanno la necessità, neanche saltuariamente, di accedere nei reparti produttivi, a prescindere dal settore di appartenenze possono frequentare i corsi per il rischio basso. Un classico esempio sono gli impiegati delle aziende produttive.

Corsi in e-learning: gli unici corsi che possono essere svolti seguendo dei video preregistrati sono i corsi di Formazione Generale e i corsi di Formazione Specifica per il Rischio Basso. Tutti gli altri devono essere seguiti con un docente in videoconferenza o in presenza.

MA COME SI CLASSIFICANO LE AZIENDE?

Ora che abbiamo visto come sono suddivise le tipologie di corsi rimane da capire ogni azienda in quale fascia di rischio ricade. Per farlo ci affidiamo all’Allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il quale suddivide le aziende in base alle macrocategorie di rischio individuabili tramite il Codice ATECO:

ATECO 2007

È QUINDI SUFFICIENTE INDIVIDUARE IL CODICE ATECO PER ASSEGNARE UN LIVELLO DI RISCHIO ALLE AZIENDE?

Vorrei rispondere di sì, sarebbe sicuramente più semplice per tutti ma la risposta corretta è no. La classificazione stabilita dalla normativa va intesa come livello minimo, l’assegnazione della categoria di rischio di un’azienda va infatti fatta sulla reale attività svolta, tenendo conto delle peculiarità di ogni singola azienda. Non è raro, infatti, trovare aziende che secondo il codice Ateco sarebbero da classificare come a basso rischio ma indagando poi le attività si scopre l’utilizzo di macchinari particolarmente pericolosi, l’esposizione a lavori in quota, l’accesso in spazi confinati o altre situazioni che non possono di certo ricadere in un rischio basso.

Se vi state chiedendo come sia possibile vi posso dire che le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto, la classificazione ATECO non è un sistema perfetto, non è stata progettata ai fini della salute e sicurezza sul lavoro e può succedere che aziende col medesimo codice ATECO possano svolgere poi attività che vari motivi differiscono dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori.

Vi è poi un’altra motivazione molto frequente, spesso ci si trova davanti ad aziende che in visura riportano dei codici ATECO che non rispecchiano l’attività realmente svolta, vi faccio un esempio: mi è successo di lavorare con un’azienda che in visura riportava un codice indicante la “Commercializzazione di materie plastiche” = Rischio Basso, effettuando il sopralluogo in azienda mi accorgo però della presenza di diversi macchinari come torni, trapani a colonna, seghetti, ecc. capite bene come queste attrezzature siano  lontane dal mondo della commercializzazione. Chiedendo spiegazioni ai responsabili mi viene raccontato come l’azienda sia nata per la commercializzazione ma negli anni si sia evoluta aprendo anche un ramo di produzione, ramo che non era stato correttamente indicato in visura. Preso atto così dell’effettiva attività svolta ho proceduto cercando il codice ATECO che meglio rispecchiava l’azienda attuale individuando la “Produzione di materiale plastico” = Rischio Alto. L’azienda è stata così classificata a rischio alto ed i lavoratori hanno seguito i corsi da 16 ore per la prima formazione.

In questa, come in tantissime altre situazioni, il consulente può fare la differenza. Affidarsi a professionisti che siano in grado di andare oltre al “compitino” base permette al datore di lavoro di tutelarsi in maniera efficace rispetto ai propri obblighi di legge, il consulente infatti suggerisce, ma le decisioni le prende il Datore di lavoro in quanto la responsabilità è esclusivamente la sua. In caso di infortunio nell’azienda che vi ho preso ad esempio, se avessero fatto il corso a rischio basso, a nulla sarebbe valsa la giustificazione del codice ATECO, la giurisprudenza ha chiarito come la valutazione vada fatta sulle reali attività svolte dall’azienda.

Contattataci!

Per avere una consulenza specifica ed essere certo del livello di rischio della tua azienda, contattaci senza impegno allo 039 8880550 o scrivi a info@alteyaadvisory.it e saremo lieti di aiutarvi.

Lorenzo Lucariello

RSPP | QHSE Consultant | Safety and Food Trainer

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