Lavori in quota: comprendere il rischio e adottare le misure di sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/08
I lavori in quota rappresentano una sfida per la sicurezza sul posto di lavoro. Gli operatori che svolgono attività in altezze elevate si trovano di fronte a un rischio significativo che richiede un’attenta valutazione e l’adozione di adeguate misure di sicurezza. Per darvi una stima della pericolosità di queste attività riporto la media di circa 1000 morti sul lavoro ogni anno in Italia, possiamo dire circa 3 lavoratori al giorno. Ecco, di questi 1000 infortuni mortali l’anno, mediamente circa il 30% avvengono tramite i lavori in quota. Le attività in quota sono le più pericolose in termini di morti complessivi rispetto a qualsiasi altra attività di lavoro.
Questi numeri li ho riportati per darvi l’idea di quanto sia delicato ed importante il tema trattato in questo articolo.
Ma Cosa si intende per lavori in quota e quando va fatta la Valutazione del rischio?
In Italia, il Decreto Legislativo 81/08 all’ Articolo 107 definisce i lavori in quota come: “attività lavorative che espongono il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”. Intende quindi che i 2 metri vadano misurati dalla quota dove poggiano i piedi.
La valutazione del rischio è una tappa fondamentale nella pianificazione di qualsiasi lavoro in quota. Secondo il Decreto Legislativo 81/08, il datore di lavoro è tenuto a identificare tutti i pericoli associati ai lavori in quota e a valutarne l’entità e la probabilità di accadimento. Ciò implica una valutazione accurata delle attrezzature, dei materiali, delle condizioni meteorologiche, dell’accesso al sito e delle competenze necessarie per svolgere l’attività in modo sicuro.
Quali sono le misure di sicurezza da prevedere?
Una volta identificati i rischi, è essenziale adottare le misure di sicurezza appropriate. Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come caschi, imbracature e corde di sicurezza. Inoltre, le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere conformi agli standard di sicurezza secondo le norme tecniche EN e sottoposte a manutenzione regolare. È fondamentale formare e addestrare adeguatamente i lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature e sulle procedure di emergenza. È sempre bene ricordare alcune regole basilari come l’assoluto divieto per i lavoratori addetti ai lavori in quota di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. È inoltre fondamentale che per accedere in quota sia sempre necessaria la presenza di almeno 2 lavoratori.
Formazione ed addestramento
Per le attività in quota in teoria la normativa non prevede dei corsi di formazione, in pratica però l’accesso in quota è consentito esclusivamente tramite l’utilizzo di specifici DPI identificati dal Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di terza categoria, ossia DPI che proteggono dal rischio di morte. Il Decreto Legislativo 81/08 all’articolo 77 comma 5 prevede l’addestramento obbligatorio questa tipologia di DPI, oltre che per gli otoprotettori.
Per chiarire, i lavoratori che devono svolgere attività in quota devono seguire un corso di formazione ed addestramento circa l’utilizzo dei DPI di terza categoria per i lavori in quota. Questi corsi non sono però normati, trovate infatti un’offerta di formazione molto eterogenea in termini di durata e di contenuti. Per darvi qualche indicazione possiamo dire che un corso di 8 ore suddiviso tra 4 ore di teoria e 4 ore di pratica può essere ritenuto una buona base di partenza, con una frequenza di aggiornamento massima di 5 anni.
Non mi stancherò mai di dire come la formazione e l’addestramento siano attività di fondamentale importanza, oltre che obbligatori, potrete dare ai lavoratori i migliori dispositivi di protezione e le migliori attrezzature ma senza una reale conoscenza del loro utilizzo non saranno in grado di proteggerli ed anzi potrebbero portare ad una falsa illusione di sicurezza che tante volte è peggio della consapevolezza di non essere al sicuro. Senza nozioni come il fattore di caduta, il tirante d’aria, la sindrome da sospensione, l’effetto pendolo o l’estensione di un dissipatore/assorbitore di energia non saranno in grado di svolgere in sicurezza le attività in quota.
Dispostivi di Protezione Collettiva o Individuale (DPC/DPI)
Abbiamo visto la necessità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione per i lavori in quota, siano essi collettivi o individuali, vediamo però più nel dettaglio un elenco, non completo, di quali dispositivi stiamo parlando:
- Dispositivi di ancoraggio (EN 795 o EN 516 o EN 517);
- Imbracatura (EN 361);
- Doppio cordino anticaduta con assorbitore d’energia (EN 355);
- Cordini di posizionamento (EN 358)
- Connettori o moschettoni (EN 362);
- Elmetto con sottogola (EN 397);
- Dispositivi retrattili (EN 360);
- Dispositivi retrattili con verricello di salvataggio (EN 360, EN 1496 e EN 341)
- Connettori scorrevoli su linea vita rigida (EN 353-1)
- Connettori scorrevoli su linea vita rigida (EN 353-2)
Come vedete le possibilità sono veramente tante e anche all’interno di ogni categoria di dispositivo possono essere prese diverse scelte, non esiste infatti una sola tipologia di imbracatura, di doppio cordino, di connettore, di retrattile… ma anzi esistono tantissime marche che creano prodotti diversi fra loro ma accomunati dal rispetto della normativa indicata.
Non dimentichiamo inoltre, che tutti i Dispositivi di III categoria devo essere sottoposti ad Ispezione periodica (almeno ogni 12 mesi) eseguita da una “Persona competente” come indicato dalla UNI EN 365, pena l’impossibilità di utilizzo del DPI.
Se vuoi maggiori informazioni riguardo ai DPI per i lavori in quota e alla loro ispezione periodica, contattaci senza impegno allo 039 8880550 o scrivi a info@alteyaadvisory.it e saremo lieti di aiutarti.
Emergenza e soccorso
Se abbiamo progettato correttamente le nostre attività in quota e individuato i giusti DPC/DPI da utilizzare dobbiamo anche tenere in considerazione la possibilità che qualcuno effettivamente cada rimanendo appeso al suo dispositivo di sicurezza. Questa situazione non va considerata come un’emergenza ma è una possibilità non così infrequente derivante dalla tipologia di attività. In questa condizione una persona rischia conseguenze molto gravi per via della “Sindrome da sospensione inerte”.
La sindrome da sospensione inerte si riferisce ad una condizione che si verifica quando una persona rimane immobilizzata in una posizione sospesa. Questa condizione può progredire fino alla perdita di coscienza o, in casi estremi, alla morte in pochi minuti.
Ora che abbiamo capitò le possibili conseguenze ci è chiaro di non poter aspettare l’arrivo dei soccorsi, che seppur bravissimi non possono garantire il soccorso del lavoratore appeso nei tempi necessari. Per questo motivo per ogni attività in quota deve essere prevista una procedura di soccorso ed ogni squadra di lavoro deve avere uno specifico Kit di soccorso con la dotazione necessaria prevista dalla procedura.
La scelta del kit che fa al caso vostro deve essere valutata in maniera specifica per le attività svolte. Di seguito vi riporto esclusivamente un esempio di kit di soccorso:
- Sacca per contenere il kit
- Paranco di soccorso;
- Discensore di evacuazione;
- Rescue pole;
- Una corda;
- Delle fettucce di ancoraggio;
- Moschettoni;
- Una tronchese.
Se vuoi comporre il kit più adatto alle tue esigenze chiamaci senza impegno e saremo lieti di aiutarti!
Ma le scale?
Da sempre una delle attrezzature su cui c’è maggior dibattito, è bene chiarire che le scale non sono un luogo di lavoro, le scale sono attrezzature che permetto di accedere da un punto A ad un punto B. Vale sempre la pena ricordare la regola dei 3 punti di contatto, ossia che tra i nostri piedi e le nostre mani tre di loro devono sempre essere a contatto con la scala. Riguardo al tema specifico dei lavori in quota il comma 3 dell’Articolo 111 del D.Lgs 81/08 chiarisce che l’utilizzo di una scala a pioli come posto di lavoro in quota è consentito esclusivamente quando l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure (es. PLE o Trabattelli) non è giustificato a causa del livello di rischio limitato e della breve durata di impiego, o delle caratteristiche dei siti che non possono essere modificate.
Resta comunque inteso che per qualsiasi motivo ci si trovi su una scala coi piedi posti ad un’altezza pari o superiore ai 2 metri vige la regolamentazione per i lavori in quota.
Conclusioni
I lavori in quota comportano rischi significativi, ma attraverso la corretta valutazione del rischio, l’adozione di misure di sicurezza adeguate e una supervisione attenta, è possibile ridurre al minimo il potenziale pericolo.
Se hai la necessità si svolgere o far svolere dei corsi per i lavori in quota, o semplicemente vuoi consultare un professionista per valutare gli interventi necessari nella tua azienda, contattaci senza impegno allo 039 8880550 o scrivi a info@alteyaadvisory.it e saremo lieti di aiutarti.
Lorenzo Lucariello
RSPP | QHSE Consultant | Safety and Food Trainer




