MOCA – Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti

L’obiettivo delle normative MOCA è proteggere i consumatori da rischi potenziali derivanti da contaminazioni chimiche da parte dei materiali a contatto con gli alimenti, garantendo che gli oggetti utilizzati siano sicuri e non rappresentino una fonte di inquinamento degli alimenti.

I materiali a contatto con gli alimenti includono imballaggi, utensili da cucina, stoviglie, contenitori, rivestimenti e altri oggetti che possono entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti durante la produzione, la lavorazione, il trasporto o il consumo.

Le normative MOCA stabiliscono requisiti specifici per i materiali utilizzati, inclusi i limiti di migrazione di sostanze chimiche verso gli alimenti, come ad esempio metalli pesanti, solventi, plastificanti o altre sostanze potenzialmente dannose per la salute umana. Queste normative si applicano sia ai materiali di plastica che a quelli non plastici, come vetro, ceramica, carta e metalli.

Le aziende che producono materiali a contatto con gli alimenti devono conformarsi alle norme MOCA per garantire la sicurezza dei prodotti e ottenere l’approvazione per l’uso degli stessi nel settore alimentare. Inoltre, i produttori sono tenuti a fornire informazioni sulle caratteristiche dei materiali e sulla loro conformità normativa agli operatori del settore alimentare.

Cos’è la dichiarazione di conformità MOCA?

E’ una dichiarazione attestante la conformità dei MOCA alla normativa vigente applicabile alla specifica tipologia di materiale/oggetto a cui la dichiarazione fa riferimento.

La dichiarazione è utilizzata per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la conformità dei MOCA lungo la filiera commerciale e per attestare la conformità del materiale/oggetto alla normativa vigente in caso di controlli da parte dell’autorità competente.

Obbligo di dichiarazione MOCA?

L’obbligo della dichiarazione MOCA è previsto sia dalla normativa nazionale (Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” art.6) sia dalla normativa europea (Regolamento 1935/2004/CE riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari art.16).

Dichiarazione MOCA: chi la deve fare?

Sono soggetti al rilascio della Dichiarazione di Conformità:

  • I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
  • Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
  • Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
  • Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.).
  • Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.

Chi è tenuto alla redazione della dichiarazione MOCA?

La responsabilità di redigere la dichiarazione di conformità è il cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamenti stesso nell’impresa posta al suo controllo”.

Cosa deve contenere la Dichiarazione MOCA?

La Dichiarazione di conformità, che costituisce una “Assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia, deve contenere i seguenti elementi:

  • esplicito riferimento alla normativa vigente;
  • indicazioni sull’identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto);
  • indicazioni sull’identità dell’importatore (che rappresenta il destinatario del materiale);
  • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (denominazione commerciale, nome o altre informazioni di identificazione)
  • presenza di codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
  • lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (nella lingua del paese dell’importatore ovvero dell’operatore a valle)
  • informazioni pertinenti l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.) le sostanze di composizione e soggette a limitazioni o restrizioni o agli additivi “a doppi uso”;
  • tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto;
  • data di compilazione;
  • firma dell’Operatore economico o del soggetto delegato.

Qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, la Dichiarazione di Conformità deve inoltre contenere esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.

La Dichiarazione MOCA scade?

Non è prevista una scadenza specifica.

Ogni Dichiarazione di Conformità deve comunque essere oggetto di revisione/aggiornamento qualora dovessero esserci modifiche significative nella composizione e nelle caratteristiche delle materie prime impiegate, oppure variazioni significative del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi.

Potrebbe comunque essere opportuno prevedere almeno una revisione annuale, il che attesterebbe una particolare attenzione da parte del soggetto economico.

Dichiarazione MOCA o Certificazione MOCA?

Nell’ambito della filiera dei MOCA spesso si utilizza impropriamente il termine “Certificazione” riferendosi alla “Dichiarazione”.

L’obbligo, previsto dalla normativa vigente in materia, in capo ai soggetti interessati è relativo alla sola DICHIARAZIONE di conformità che, come detto, costituisce una propria assunzione di responsabilità da parte del soggetto obbligato, circa la conformità di quanto prodotto/commercializzato.

Differente è invece la CERTIFICAZIONE che, analogamente alle altre certificazioni di prodotto o di sistemi di gestione, ha carattere volontario e deve essere verificata da enti di terza parte. La certificazione può interessare quindi l’intero processo produttivo dei MOCA secondo standard specifici di Enti di certificazione oppure all’interno di certificazioni secondo standard internazionali (ISO 9001). La/le DIchiarazione/i di Conformità MOCA rientreranno quindi all’interno di un eventuale processo di certificazione ma costituiranno sempre documentazione a sé stante e non saranno sostituite da eventuali certificati.

Rintracciabilità dei materiali a contatto con gli alimenti

Concetto importante, legato in modo diretto alla “catena” di dichiarazioni precedentemente citata, è quello della “Rintracciabilità”, definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” (Regolamento 1935/2004/CE art.2).

Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.

Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero richiederle (ATS territorialmente competenti).

Dichiarazione MOCA: sanzioni previste dal D.Lgs. 29/2017

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29/2017, sono state definite le sanzioni previste, in Italia, per la violazione del regolamento sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti.

Tra le principali violazioni da tenere in considerazione vi sono:

  • violazione dei requisiti generali (citati nel primo paragrafo) indicati all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • violazione degli obblighi di comunicazione, rintracciabilità o etichettatura;
  • violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione;
  • violazione dei requisiti speciali indicati all’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • violazione delle misure specifiche riguardanti materiali e oggetti di plastica o di plastica riciclata, destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Le sanzioni previste possono arrivare fino a 80 mila euro di multa per produttori, trasformatori o distributori di MOCA.

Se vuoi essere certo che la tua azienda stia rispettando le normative in tema di sicurezza alimentare, contattaci per una consulenza gratuita!

Roberto Bevacqua

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